Articolo 1
Costituzione-sede-delegazioni
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Musei Civici di Venezia”, con sede in Venezia, San Marco 52.
Delegazioni e uffici saranno costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell’arte intese come bene comune.
La Fondazione, quindi, intende definire strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia, contribuendo all’elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, nonché all’integrazione nel processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infrastrutture e di settori produttivi.
Articolo 3
Attività Istituzionali strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione, in particolare, intende tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia, quali strutture permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio, garantendone la pubblica fruizione e l’apertura al pubblico.
La Fondazione curerà la promozione e la fruizione gratuita del patrimonio culturale da parte dei residenti e/o dei nati nel Comune di Venezia.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
5. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
7. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
8. istituire premi e borse di studio;
9. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Partecipanti o da soggetti terzi;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
Articolo 6
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8
Fondatore Promotore
È Fondatore Promotore il Comune di Venezia.
Articolo 9
Partecipanti
Sono Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
L’Assemblea dei Soci Partecipanti viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno semestralmente dal Presidente, con preavviso di quindici giorni, per l’illustrazione dei programmi della Fondazione. L’Assemblea dei Soci Partecipanti esprime annualmente, eleggendolo tra i suoi membri, un osservatore che partecipa, con diritto di parola ma senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.
Articolo 10
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio d’Amministrazione;
– il Presidente della Fondazione;
– il Direttore;
– il Comitato Scientifico e il Comitato di Direzione;
– il Collegio dei revisori dei Conti.
Articolo 11
Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre a un massimo di cinque, tutti nominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco del Comune di Venezia.
Il Sindaco pro tempore del Comune di Venezia è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ricopre la carica di Vice-Presidente.
Il numero dei membri non può variare se non alla scadenza del singolo mandato.
I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Il membro del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore Promotore deve provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
– stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
– approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
– approvare il regolamento della Fondazione;
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
– eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
– delegare specifici compiti ai Consiglieri;
– nominare un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione; il Direttore rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato;
– deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell’art.16 del Codice Civile da sottoporre al Socio Fondatore-Promotore;
– deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell’art. 30 e seguenti del Codice Civile;
– svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.
Per una migliore efficacia dell’operare il Consiglio d’Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, esclusivamente a tempo e solo in ordine agli aspetti organizzativi, al Presidente e/o al Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione può identificare in persona interna o esterna dotata di specifiche competenze e professionalità un Segretario Organizzativo per lo svolgimento e l’operatività di quanto deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
In tal caso il Segretario Organizzativo provvede alla gestione organizzativa della Fondazione, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, giorno e l’ora della seconda convocazione, da stabilirsi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima per consentire l’effettiva partecipazione dei membri dell’Organo.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona dal medesimo designata.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa in qualità di osservatore, invitato permanente con diritto di parola ma senza diritto di voto, un delegato annualmente espresso dall’Assemblea dei Soci Partecipanti.
Articolo 12
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.
Articolo 13
Direttore
Il Consiglio d’Amministrazione nomina, fissandone compiti, compensi e il tipo di rapporto collaborativo, un Direttore, con il compito di individuare e proporre i programmi e i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali, scientifici e artistici.
In tale ambito, il Direttore individua le iniziative culturali, artistiche, espositive, promozionali e di ricerca che ritiene opportune per la migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico del patrimonio dei Musei Civici di Venezia e dei relativi spazi funzionali.
Egli, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato Scientifico e coordina i lavori dello stesso.
Il Direttore, ogni sei mesi, relaziona al Consiglio d’Amministrazione circa le attività della Fondazione.
Articolo 14
Comitato Scientifico e Comitato di Direzione
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di motivare le deliberazioni e le decisioni che siano palesemente in contrasto con i pareri espressi dal Comitato di Direzione e dal Comitato Scientifico.
I Responsabili delle Sedi e dei Servizi della Fondazione fanno parte di diritto del Comitato Scientifico e costituiscono il Comitato di Direzione, presieduto dal Direttore della Fondazione e sede di coordinamento dell’attività dei Musei e di formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato di Direzione verranno stabilite con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.
Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
In ogni ipotesi di mancanza o impedimento del Presidente, il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Direttore della Fondazione.
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Il Comitato Scientifico rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.
Articolo 15
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Fondatore Promotore ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione e/o allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione; restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Articolo 16
Scioglimento
In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione al Comune di Venezia per fini di pubblica utilità; Il Comune di Venezia, in qualità di Fondatore Promotore, potrà nominare, se lo riterrà necessario, il liquidatore del patrimonio della Fondazione.
I beni affidati in uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 17
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 18
Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella
composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e
verranno successivamente integrati.
I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.